Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
L'azione civile dirivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d' imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state